Non profit

Trasporti “sociali” Terno al lotto sull’Iva

Handicap Acquisti un furgone: paghi il 4 o il 20 per cento?

di Carlo Hanau

La nostra associazione ?Cuore generoso? acquista e intesta a essa un furgone transporter a nove posti per il trasporto di persone e cose. Desideriamo sapere se all?atto dell?acquisto si può applicare l?aliquota Iva al 4 per cento. Lo chiediamo perché al momento della fatturazione ci è stato detto che l?aliquota Iva deve essere applicata al 20 per cento, in quanto l?agevolazione in oggetto riguarda solo quelle associazioni che si occupano di trasporto per handicappati. Tengo a precisare che la nostra associazione è legalmente riconosciuta con atto notarile e che dal 1994 è iscritta al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.
M.T. Pettinari, Lodi

Risponde Carlo Giacobini
Le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge 266/91 e dalla successiva circolare del ministro delle Finanze – 25 febbraio 1992, n. 3. Il secondo comma dell?articolo 8 della legge 266/1991 afferma: «Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all?articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell?imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati». Va fatto notare, quindi, che non si parla di aliquota Iva al 4 per cento, ma addirittura di esenzione; sorge però il dubbio interpretativo che le operazioni esentate siano quelle attive e non quelle passive; tuttavia la circolare 3/1992 ha precisato: « Al comma 2 dell?articolo 8 della legge 266/91, si prevede l?esclusione dal campo di applicazione dell?imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime (…). Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso». Di fatto vengono espresse due opposte interpretazioni dagli uffici Iva locali. Quella più restrittiva concede l?agevolazione solo ai mezzi destinati al soccorso. Quella più estensiva, invece, prevede l?agevolazione senza alcuna restrizione se non la destinazione del mezzo all?effettivo perseguimento degli scopi sociali dell?associazione. In alcune regioni prevale la prima; in altre regioni si adotta la seconda (Friuli, Veneto, ecc.). Nella speranza che la sperequazione venga sanata, consigliamo di richiedere preventivamente per iscritto il parere del proprio ufficio Iva, per evitare di incorrere in sanzioni successive. Se poi qualcuno volesse sollecitare una nota chiarificatrice, ricordiamo che il ministero preposto è quello delle Finanze. ?

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